COVID 19 : ORDINANZA LAMPO EMESSA DAL GOVERNATORE FRANCESCO ACQUAROLI – trasporti, scuola e assembramenti
Obiettivo arrestare la corsa della pandemia covid-19 nelle Marche.
Il provvedimento in vigore dalle 24 di oggi per 3 settimane, fino al 15 novembre, le misure previste per la scuola da sabato mattina.
L’ordinanza in sintesi
1 – Didattica digitale integrata nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado
Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, adottano con il ricorso alle misure di flessibilità organizzativa, per una quota non inferiore al 50% la didattica digitale integrata, in tutte le classi del ciclo in modalità alternata alla didattica in presenza con l’esclusione delle classi prime e seconde di ogni tipologia di indirizzo e/o articolazione. Rimane fermo per gli alunni con bisogni educativi speciali, gli alunni con disabilità, gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione e gli alunni frequentanti le scuole carcerarie, quanto previsto dalle “Linee guida per la didattica digitale integrata. La disposizione deve necessariamente essere attuata entro le ore 00:00 del 24 ottobre 2020.
2 – Misure per attività economiche
Nella Regione Marche continua ad essere consentita l’apertura al pubblico in tutti i giorni della settimana, dei centri commerciali, e similari come Grande distribuzione, Open mall, Outlet e di tutti gli esercizi commerciali, artigianali , servizi al loro interno, con esclusione delle attività localizzate in aree o spazi aperti al pubblico in cui è vietato o interdetto l’accesso ai sensi delle disposizioni in vigore, nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sanitaria, con particolare riferimento alle misure di sanificazione e igienizzazione dei locali, dispositivi di protezione individuale per i lavoratori e distanziamento interpersonale. Ogni centro commerciale dovrà regolare l’afflusso nelle aree comuni (corridoi, bagni, piazzali interni, etc.), non superiore al rapporto di 1 persona ogni 10 mq. Prima il rapporto era di 1 a 8 mq. E’ fatto divieto ai clienti di consumare alimenti e bevande in forma itinerante nelle aree comuni del centro commerciale al di fuori degli spazi destinati alle attività di ristorazione o somministrazione.
3 – Misure anti-movida
Ai fini del contenimento della diffusione del Covid 19 e per evitare assembramenti di persone: è vietato il consumo sul posto nell’arco della intera giornata nelle adiacenze delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (quali bar, ristoranti, enoteche, pizzerie, trattorie, gelaterie, rosticcerie, chioschi, paninerie, piadinerie, automezzi e banchi attrezzati alla somministrazione, circoli ed associazioni private, distributori automatici di alimenti e bevande e di somministrazione, ecc) quando questo provoca assembramento; è sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico e nei mercati.
4 – Misure di contrasto a fenomeni sociali a rischio contagio
Le attività di sale bingo e sale giochi sono consentite dalle ore 8.00 alle ore 21.00 nel rispetto delle Linee guida approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 203 del 15 giugno 2020.
5 – Trasporto pubblico locale automobilistico regionale
6 – Altri servizi di trasporto passeggeri e trasporto privato
Per i servizi di trasporto non di linea e gli altri servizi di trasporto passeggeri, effettuati con autobus o unità di navigazione, ovvero per servizi di linea svolti con veicoli, solitamente destinati a taxi o NCC con max. 9 posti, e per il trasporto privato, trovano applicazione le disposizioni espressamente individuate dai provvedimenti statali.
7 – Attività sportive
L’attività svolta presso le palestre è consentita nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, senza alcun assembramento e nel rispetto delle Linee Guida settoriali.