È stata pubblicata questa mattina l’ordinanza n 4 del Presidente della Regione Marche, illustrata nel corso della cabina di regia che prevede che tutte le persone provenienti dalle zone di contagio previste nel Dpcm 8 marzo 2020, che hanno fatto ingresso nella regione Marche a partire dal 7 marzo 2020, escluse quelle di cui all’art. 1 lettera a) del Dpcm 8 marzo 2020 (spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute), devono comunicare il loro ingresso al medico di medicina generale o all’operatore di sanità pubblica del servizio territorialmente competente. L’ordinanza prevede, per gli stessi soggetti, l’osservanza della misura della permanenza domiciliare, con isolamento fiduciario, da mantenere per 14 giorni. |
Al via la modalità Smart working per i dipendenti della Giunta regionale che, a seguito dell’adozione della delibera da parte dell’esecutivo ieri mattina, stanno presentando domanda. Lo comunica l’assessore al Personale Fabrizio Cesetti che, al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19 |
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Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli ha emanato nel pomeriggio due ordinanze (la numero 5 e la numero 6), per ribadire e specificare con il massimo della chiarezza due importanti misure di contenimento della diffusione del Coronavirus all’interno della regione. Con l’ordinanza numero 5 si ribadisce che sono consentiti gli spostamenti delle persone motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, così come previsto dall’art. 1 comma 1 del DPCM 8 marzo 2020. L’ordinanza numero 6 specifica che le persone provenienti dalla provincia di Pesaro Urbino che prima dell’emanazione del DPCM 8 marzo 2020 si sono spostate verso le altre province marchigiane hanno l’obbligo di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente, di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni, di osservare il divieto di spostamenti e viaggi, di rimanere raggiungibili per ogni eventuale attività di sorveglianza e, in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente.Tale obbligo non riguarda le persone fisiche che effettuano spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.
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